L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 recita che “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”…
Sempre il D.Lgs. 81/08, all’art. 46, comma 4 prevedeva che: … “Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”…
Poiché, ad oggi, i decreti di cui sopra non sono ancora stati emanati ,si fa riferimento al Decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, ricordando che la formazione antincendio è disciplinata dai suoi allegati VII, IX, X e XI.
L’allegato IX chiarisce che i contenuti i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Da quanto sopra esposto deriva che iI corso di formazione è legato alle tre tipologie di rischio incendio individuabili all’interno di un’attività lavorativa: basso, medio e alto. Già, perché al suo articolo 2, il decreto impone che venga eseguita una valutazione del rischio incendio, classificandone la potenziale gravità nei tre livelli precedentemente esposti.
Tornando ai corsi, l’allegato fornisce anche delle indicazioni di massima sulla tipologia di aziende o unità produttiva che, in base all’attività svolta, alle dimensioni e al numero di lavoratori, possono essere inquadrate all’interno di attività a rischio di incendio basso, medio o alto. L’elenco è esemplificativo e non esaustivo, rimandando comunque alla valutazione dello specifico rischio di incendio il verdetto finale.
Ad ogni tipologia di rischio il documento associa il relativo corso, così il rischio di incendio elevato comporta la frequentazione del corso C, quello medio il B e quello basso l’A.
Il contenuto dei corsi e la loro durata sono esplicitati nell’allegato X. Da notare che nell’operatività quotidiana, gli addetti al settore difficilmente chiamano i corsi con la loro nomenclatura ufficiale, limitandosi a definirli, in modo più pratico e sbrigativo, corso antincendio rischio basso, medio o alto.
L’antincendio rischio basso
Il corso antincendio rischio basso, denominato corso A – CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO, ha una durata totale di 4 ore. Il suo sviluppo avviene secondo uno schema basato su tre moduli. Il primo modulo, della durata di un’ora, si occupa della prevenzione degli incendi. Si articola su: divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali, principi della combustione, prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio e gli effetti dell’incendio sull’uomo.
Il secondo modulo tratta la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio ed ha anch’esso la durata di un’ora. I suoi contenuti vertono sui seguenti argomenti: principali misure di protezione antincendio; chiamata dei soccorsi ed evacuazione in caso di incendio.
Il corso si conclude con le esercitazioni pratiche la cui durata è di 2 ore. Qui entrano in gioco la presa visione e i chiarimenti inerenti gli estintori portatili, per proseguire con le istruzioni operative sull’utilizzo degli estintori. La norma prevede che si possa procedere in due modi, entrambi ugualmente validi: esercitazione pratica o lezione teorico-pratica con utilizzo di filmati,
Aggiornamento della formazione antincendio rischio basso
Il recente Accordo Stato-Regioni del luglio 2016, al suo allegato V che determina i vari percorsi formativi non ricomprende l’aggiornamento della formazione antincendio. Va detto però, che lo scenario non è completamente libero da ombre. Innanzitutto, l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, all’art. 9 prevede che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio (…) devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”…sebbene non indichi come e quando.
Non solo: il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 ha indicato contenuti e durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi. Sebbene una circolare dei Vigili del Fuoco non rappresenti giurisprudenza, il suo valore tecnico-pratico è fuori discussione.